argomento: Giurisprudenza - Corte di Giustizia
L’art. 7, paragrafo 1, della direttiva 2003 / 88 / Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, deve essere interpretato nel senso per cui non osta a normative nazionali e a contratti collettivi che prevedono la concessione di giorni di ferie annuali retribuite eccedenti il periodo minimo di quattro settimane previsto da tale disposizione, con l’esclusione nel contempo del riporto, a causa di malattia, di detti giorni di ferie. L’art. 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, letto in combinato disposto con l’art. 51, paragrafo 1, deve essere interpretato nel senso per cui non è destinato ad applicarsi in presenza di tali normative nazionali e di tali contratti collettivi (principi di diritto enunciati dalla sentenza).
» visualizza: il documento (Corte di giustizia, grande sezione, 19 novembre 2019, C. – 609 del 2017 e C. - 610 del 2017, Terveys – ja sosiaalialan neuvottelujarjesto ry c. Hyvincoimtualan liitto ry e altri. )Articoli Correlati: diritto alle ferie - orario di lavoro
Il principio di diritto è convincente, proprio per la regolazione di un diritto a una quota di ferie superiore a quella minima fissata dalla direttiva 2003 / 88 / Ce.