argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
L’art. 489 del decreto legislativo n. 297 del 1994, che anche in forza del rinvio operato dalle parti collettive disciplina il riconoscimento dell’anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato, poi ammessi in via definitiva nei ruoli dell’amministrazione scolastica, viola la clausola 4 dell’accordo quadro concluso dalla Ces, dall’Unice e dal Ceep e allegato alla direttiva 1999 / 70 / Ce e deve essere disapplicato, nei casi in cui l’anzianità risultante dall’applicazione dei criteri indicati dallo stesso art. 485, insieme al criterio fissato dall’art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall’art. 11, comma quattordicesimo, della legge n. 124 del 1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto ab origine a tempo indeterminato. Per accertare la sussistenza della denunciata discriminazione, il giudice del merito deve comparare il trattamento riservato all’assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato e ciò implica che non possono essere valorizzate le interruzioni fra un rapporto e l’altro, né può essere applicata la regola dell’equivalenza fissata dal richiamato art. 489. L’anzianità da riconoscere a ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, in caso di disapplicazione dell’art. 485 del decreto legislativo n. 297 del 1994, deve essere computata sulla base dei medesimi criteri che valgono per l’assunto a tempo indeterminato (principio di diritto enunciato nella motivazione).
» visualizza: il documento (Cass. 28 novembre 2019, n. 31149. )Articoli Correlati: anzianità di servizio - docenti - contratto di lavoro a tempo determinato
Il principio di diritto è convincente, per l’esatta interpretazione del diritto comunitario.