argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
L’art. 569 del decreto legislativo n. 297 del 1994 relativo al riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola è in contrasto con la clausola 4 dell’accordo quadro concluso dalla Ces, dall’Unice e dal Ceep e allegato alla direttiva 1999 / 70 / Ce nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell’art. 570 dello stesso decreto, sia utile in via integrale ai fini giuridici e a quelli economici solo nei limiti del primo triennio e, per la quota residua, rilevi ai ifini economici nei limiti dei due terzi. Una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, il giudice deve disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva e riconoscere a ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell’amministrazione, l’intero servizio effettivo prestato (principio di diritto enunciato dalla sentenza).
» visualizza: il documento (Cass. 28 novembre 2019, n. 31150. )Articoli Correlati: personale scolastico - norma interna - contrasto con direttiva
Il principio di diritto è convincente, per l’esatta interpretazione del diritto comunitario.