argomento: Giurisprudenza - Corte di Merito
È rilevante e non infondata in modo manifesto la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 bis della legge n. 146 del 1990, nella parte in cui consente che il codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati, valutato idoneo dalla Commissione di garanzia, stabilisca (art. 4, comma primo, lett. b) che, nei procedimenti e nei processi in relazione ai quali l’imputato si trovi in stato di custodia cautelare o in detenzione, si proceda malgrado l’astensione dell’avvocato solo ove l’imputato lo consenta.
» visualizza: il documento (Tribunale di Reggio Emilia 23 maggio 2017, ord.)Articoli Correlati: legittimità costituzionale - astensione dalle udienze - custodia cautelare
La questione di legittimità costituzionale è motivata con ampiezza ed è di grande importanza culturale, poiché mette in relazione la tutela del diritto costituzionale dei difensori e quello, non meno importante, degli imputati, in specie se sottoposti a misure limitative della loro libertà personale. Non resta altro se non attendere la decisione.