argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
La violazione del termine di sette giorni dall’intimazione dei recessi per l’invio della comunicazione sull’applicazione dei criteri di scelta, prevista dall’art. 4, nono comma, della legge n. 223 del 1991, come modificato dalla legge n. 92 del 2012, rende illegittimi anche i licenziamenti collettivi.
» visualizza: il documento (Cass. 13 novembre 2018, n. 29183, ord.)Articoli Correlati: licenziamento collettivo - accordo sindacale
La sentenza è coerente con il principio enunciato dalla decisione Cass. 22 novembre 2016, n. 23736, da quella Cass. 19 aprile 2017, n. 9875, e da quella Cass. 19 giugno 2018, n. 16144, pubblicate su questo Sito.
Si rinvia ai relativi commenti. Nella Rivista, nel quarto fascicolo del 2017, v. Gaetano Natullo, I licenziamenti collettivi nel nuovo contesto normativo; Roberta Nunin, Le procedure e l’accordo sindacale.