argomento: Giurisprudenza - Corte di Merito
Sull’indennità sostitutiva della riassunzione, ai sensi dell’art. 8 della legge n. 604 del 1966, devono essere versati interessi legali e rivalutazione ai sensi dell’art. 429 cod. proc. civ..
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La tesi è convincente; nello stesso senso, con riguardo alle somme versate ai sensi dell’art. 18 St. lav., si è detto che “il cumulo tra interessi e risarcimento del danno da rivalutazione monetaria, previsto dall'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ., trova applicazione anche nel caso di crediti liquidati, ai sensi dell'art. 18 St. lav., a titolo di risarcimento del danno da licenziamento illegittimo, crediti i quali, sebbene non siano collegati in via sinallagmatica con una prestazione lavorativa, rappresentano l'utilità economica che da questa il lavoratore avrebbe tratto ove la relativa esecuzione non gli fosse stata impedita dall'ingiustificato recesso della controparte. Sia la rivalutazione monetaria, sia gli interessi legali devono essere attribuiti di ufficio, con decorrenza dalla data del licenziamento sulla somma capitale via via rivalutata” (v. Cass. 21 maggio 2014, n. 11235).