argomento: Giurisprudenza - Corte di Merito
E’ illegittimo per violazione dei criteri di scelta il licenziamento intimato a un lavoratore con un rapporto a tempo parziale proprio in ragione di tale natura della sua collaborazione senza che sia offerta la trasformazione del rapporto in uno a tempo pieno, qualora l’anzianità del lavoratore sia maggiore di quella dei colleghi posti in comparazione.
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Il caso è singolare e la motivazione coerente. Per la particolare vicenda, il precedente non collide con quello (v. Cass. 20 settembre 2016, n. 18409), per cui “nel caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, non viola né i principi sul ripescaggio, né quelli sull’applicazione dei criteri di scelta la preferenza accordata al lavoratore a tempo pieno rispetto a quello a tempo parziale, qualora vi sia una esigenza di apertura degli uffici e sia dimostrata la necessità di una prestazione a tempo pieno”.