argomento: Giurisprudenza -
Corte di Merito
Ai sensi dell’art. 54, quarto comma, del decreto legislativo n. 151 del 2001, ai fini del licenziamento della lavoratrice madre non è sufficiente la cessazione dell’attività in un reparto, ma occorre quella dell’intera azienda. Ciò vale anche per il caso del fallimento, qualora restino in servizio alcuni lavoratori, per consentire lo svolgersi della procedura.
» visualizza:
il documento (App. Firenze 16 ottobre 2019. )
Articoli Correlati: fallimento - cessazione della attività - licenziamento della lavoratrice
Nonostante alcune precedenti indicazioni di tenore diverso (v. Cass. 21 dicembre 2004, n. 23684; Cass. 8 settembre 1999, n. 9551), la decisione conferma il principio per cui per il licenziamento della lavoratrice madre occorre la cessazione dell’intera attività (v. Cass. 20 settembre 2017, n. 22720). Infatti, “in tema di tutela della lavoratrice madre, la deroga al divieto del licenziamento, posto dall'art. 54, comma terzo, lett. b) del decreto legislativo n. 151 del 2001, dall'inizio della gestazione fino al compimento dell'età di un anno del bambino, opera solo in caso di cessazione dell'intera attività aziendale, per cui, poiché è una fattispecie normativa di stretta interpretazione, essa non si può applicare in via estensiva o analogica” (v. Trib. Bari 24 aprile 2014, in Giur. it. rep., 2014). Infatti, “in tema di tutela della lavoratrice madre, la deroga al divieto di licenziamento di cui all'art. 54, comma 3, lett. b), del decreto legislativo n. 151 del 2001, dall'inizio della gestazione fino al compimento dell'età di un anno del bambino, opera solo in caso di cessazione dell'intera attività aziendale e non può essere applicata in via estensiva o analogica alle ipotesi di cessazione di ramo di azienda” (v. Cass. 31 luglio 2013, n. 18363). In sostanza, “ai sensi dell'art. 54 del decreto legislativo n. 151 del 2001, il divieto di licenziamento della lavoratrice, disposto dall'inizio del periodo di gravidanza fino al termine del periodo di interdizione del lavoro previsto dal capo terzo, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino, non si applica nel caso di cessazione dell'attività dell'azienda cui la medesima è addetta” (v. Trib. Novara 14 febbraio 2008, in Giur. it. rep., 2008).