argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
In tema di determinazione della legge applicabile a un contratto di lavoro subordinato, qualora non vi sia una legge determinata nel contratto individuale, ai sensi della Convenzione di Roma del 1980 e del suo art. 6, il giudice deve verificare l’operare dei due criteri del luogo di svolgimento dell’attività (art. 6, paragrafo secondo, lett. a) e, in subordine, di quello della sede “che ha proceduto ad assumere il lavoratore” (art. 6, secondo paragrafo, lett. b), ma si deve comunque chiedere se vi siano ulteriori elementi del rapporto da cui si possa desumere che il contratto presenti un collegamento più stretto con uno Stato diverso da quello identificato sulla base di tali due primi parametri.
» visualizza: il documento (Cass. 21 novembre 2019, n. 30416)Articoli Correlati: legge applicabile - manifestazione della volontà delle parti - nullità contratto di lavoro subordinato