argomento: Giurisprudenza -
Corte di Cassazione
L’evidente infondatezza della motivazione addotta per un licenziamento per giustificato motivo oggettivo giustifica l’adozione di un ordine di reintegrazione.
» visualizza:
il documento (Cass. 19 novembre 2019, n. 30070. )
Articoli Correlati: articolo 18 Statuto dei lavoratori - licenziamento - giustificato motivo oggettivo
Il principio di diritto è analogo a quello della decisione Cass. 12 dicembre 2018, n. 32158, e a quello della pronucia Cass. 18 novembre 2019, n. 29893, pubblicate su questo Sito.
Si rinvia al relativo commento. Le sentenze rievocano quella, più generale, Cass. 2 maggio 2018, n. 10435, pubblicata su questo Sito, ma introduce specifici principi in tema di licenziamento per sopravvenuta inidoneità alle mansioni. Sulla Rivista, nel quarto fascicolo del 2016 e, quindi, nel quarto fascicolo in assoluto, v. Marco Ferraresi, L’obbligo di repechage tra riforme della disciplina dei licenziamenti e recenti pronunce di legittimità.