argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
I rapporti di lavoro dei portieri di immobili degli enti previdenziali sono in origine di diritto privato in senso pieno, visto l’art. 51 del d. P. R. n. 411 del 1976.Si applica la disciplina del rapporto di lavoro pubblico privatizzato ai sensi dell’art. 43, comma diciannovesimo, della legge n. 388 del 2000, qualora gli immobili siano dismessi, poiché i portieri restano dipendenti dell’ente pubblico e confluiscono nella relativa dotazione organica, con la conseguente applicazione del decreto legislativo n. 165 del 2001 dei contratti collettivi propri del lavoro pubblico.
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