argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
Il ridimensionamento quantitativo delle mansioni di un dipendente non implica dequalificazione.
» visualizza: il documento (Cass. 14 novembre 2019, n. 29626)Articoli Correlati: dequalificazione
E’ difficile distinguere il ridimensionamento quantitativo dalla dequalificazione. Peraltro, il principio trova traccia nella giurisprudenza, poiché, si è detto, “quando il lavoratore denunci la violazione dell'art. 2103 cod. civ., allegando di avere sofferto una dequalificazione professionale, il giudice deve stabilire se le mansioni dallo stesso svolte finiscano per impedire la piena utilizzazione e l'ulteriore arricchimento della professionalità acquisita nella fase pregressa del rapporto, tenendo conto che non ogni modifica quantitativa delle mansioni, con riduzione delle stesse, si traduce in una dequalificazione professionale, in quanto tale fattispecie implica una sottrazione di mansioni tale (per natura, portata e incidenza sui poteri del lavoratore e sulla sua collocazione nell'ambito aziendale) da comportare un abbassamento del globale livello delle prestazioni, con una sottutilizzazione delle capacità dallo stesso acquisite e un consequenziale impoverimento della sua professionalità” (v. Cass. 19 maggio 2001, n. 6856).