argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
I vecchi medici condotti tuttora con rapporto non esclusivo con le aziende sanitarie locali, in ragione della loro libera scelta di non esercitare la relativa opzione, permangono in una posizione giuridica differenziata rispetto al restante personale medico del Servizio sanitario nazionale; in particolare, mantengono il trattamento retributivo omnicomprensivo originariamente previsto dall'art. 110 del d. P. R. n. 270 del 1987, con esclusione degli ulteriori emolumenti previsti dalla contrattazione collettiva per i dirigenti medici del servizio Sanitario nazionale con rapporto esclusivo di dipendenza con le aziende, tra cui l'indennità di specificità medica.
» visualizza: il documento (Cass. 14 novembre 2019, n. 29625. )Articoli Correlati: medici condotti
Il principio è noto (v. Cass. 24 gennaio 2014, n. 1487).