argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
Nel contratto di agenzia può essere utilizzato il concetto di giusta causa desumibile dall’art. 2119 cod. civ..
» visualizza: il documento (Cass. 12 novembre 2019, n. 29293, ord.. )Articoli Correlati: contratto di agenzia - giusta causa di recesso
Il principio è noto. Infatti, si è detto, “nel contratto di agenzia, per stabilire se lo scioglimento del contratto stesso sia avvenuto o meno per un fatto imputabile al preponente o all'agente, tale da impedire la possibilità di prosecuzione anche temporanea del rapporto, può essere utilizzato per analogia il concetto di giusta causa di cui all'art. 2119 cod. civ., previsto per il lavoro subordinato” (v. Cass. 14 febbraio 2011, n. 3595).