argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
Nella “ultima retribuzione globale di fatto” menzionata dall’art. 18, quarto comma, St. lav. deve essere considerata la retribuzione percepita da un dipendente di una società di somministrazione di lavoro durante la cosiddetta missione presso l’impresa utilizzatrice e non l’indennità di disponibilità, qualora vi sia stata una illegittima estromissione dall’attività svolta presso l’utilizzatore stesso. Vale il principio opposto qualora la cosiddetta missione sia cessata senza colpa dell’impresa utilizzatrice.
» visualizza: il documento (Cass. 11 novembre 2019, n. 29105)Articoli Correlati: contratto di somministrazione di lavoro - ultima retribuzione globale di fatto
La sentenza affronta il problema con una motivazione assai articolata, che sottolinea la coerenza delle conclusioni con quelle della sentenza Cass. n. 181 del 2019, che riguardava il caso della cessazione senza colpa della cosiddetta missione.