argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
In caso di ricorso ai permessi sindacali per finalità estranee, è ragionevole la sentenza di merito che, ai fini di valutare la proporzione fra l’inadempimento contrattuale e la sanzione del licenziamento, fa riferimento alla clausola del contratto collettivo relativa alle assenze ingiustificate.
» visualizza: il documento (Cass. 31 ottobre 2019, n. 28098)Articoli Correlati: permessi sindacali - assenze ingiustificate - licenziamento
La tesi non può essere condivisa. Si legge in motivazione che la decisione del giudice di secondo grado “non sussume direttamente la fattispecie in esame in quelle di arbitraria assenza dal lavoro (…), ma esprime una valutazione di assimilabilità a tali ipotesi”. Però, la valutazione è irrazionale; in caso di assenza ingiustificata, il lavoratore crea un problema organizzativo, ma non percepisce la retribuzione. In questa vicenda, si è fatto ricorso a un inganno, con una portata lesiva neppure paragonabile.