argomento: Giurisprudenza - Corte di Giustizia
L’art. 45, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea deve essere interpretato nel senso per cui osta alla regolazione di una università di uno Stato membro la quale, al fine di stabilire il trattamento retributivo di un professore associato, prende in considerazione una attività equivalente o identica (e solo preparatoria) espletata in una università di un altro Stato membro.
» visualizza: il documento (Corte di giustizia, sezione seconda, 10 ottobre 2019, C. – n. 703 del 2017, prof. ssa AK c. Universitaet Wien. )Articoli Correlati: trattamento retributivo - professori universitari
Il principio di diritto è di intuitiva evidenza. Anzi, in considerazione della correlazione fra i diversi passaggi della progressione universitaria, desta perplessità la restrizione apposta sull’attività preparatoria, comunque da ricondurre al medesimo percorso professionale, di cui è difficile non vedere la natura unitaria.