argomento: Giurisprudenza - Corte di Giustizia
La clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale, concluso il 6 giugno 1997, che figura nell’allegato della direttiva 97 / 81 / Ce del Consiglio del 15 dicembre 1997, relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall’Unice, dal Ceep e dalla Ces, deve essere interpretata nel senso per cui osta a una normativa nazionale che, per i lavoratori a tempo determinato interessati da tale norma, fissa una durata massima dei rapporti superiore per i lavoratori a tempo parziale rispetto a quelli a tempo pieno comparabili, a meno che una tale differenza di trattamento sia giustificata da ragioni oggettive e sia proporzionata rispetto a dette ragioni, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. L’art. 2, paragrafo 1, lett. b), della direttiva 2006 / 54 / Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, riguardante l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e di impiego, deve essere interpretato nel senso per cui osta a una normativa nazionale, che fissa, per i lavoratori a tempo determinato interessati da tale norma, una durata massima dei rapporti di lavoro superiore per i lavoratori a tempo parziale rispetto ai lavoratori a tempo pieno comparabili, se risulta dimostrato che tale normativa incida in modo negativo su una percentuale più elevata di lavoratori di sesso femminile che di sesso maschile e se detta normativa non sia giustificata dal punto di vista oggettivo da una finalità legittima o se i mezzi impiegati per il suo conseguimento non siano appropriati e necessari. L’art. 19, paragrafo 1, di detta direttiva deve essere interpretato nel senso per cui tale disposizione non impone alla parte che si ritiene lesa da una siffatta discriminazione di produrre, per stabilire una apparenza di discriminazione, statistiche o fatti precisi relativi ai lavoratori interessati dalla normativa nazionale in oggetto, se detta parte non abbia accesso o abbia accesso solo in modo difficile a tali statistiche o fatti (principi di diritto ricavati dalla decisione).
» visualizza: il documento (Corte di giustizia, sezione terza, 3 ottobre 2019, C. – n. 274 del 2018, Sig. MSG c. Medizinische Universitaet Wien. )Articoli Correlati: contratto a tempo parziale - contratto a tempo determinato - parità di trattamento
Entrambi i principi di diritto sono convincenti, a maggiore il primo dei due. Non si vede perché la natura a tempo parziale del rapporto dovrebbe interferire con l’apposizione del termine.