argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
L’art. 4, quarto comma, della legge n. 68 del 1999 non impone al datore di lavoro di adottare misure tali da consentire l’utilizzazione del lavoratore divenuto inidoneo alle mansioni originarie, poiché l’obbligo dell’impresa riguarda solo posizioni reperibili nell’organizzazione, senza la necessità del suo cambiamento.
» visualizza: il documento (Cass. 28 ottobre 2019, n. 27502)Articoli Correlati: inidoneità alle mansioni - riadibizione
Per la decisione con cui è espresso, il principio di diritto è innovativo.