argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
In caso di cessione di azienda, in caso di prosecuzione del rapporto di lavoro, il cessionario è obbligato nei confronti del lavoratore per la quota maturata prima della cessione e per quella maturata dopo, mentre il cedente è obbligato per la quota maturata durante il periodo di lavoro svolto alle sue dipendenze e fino al trasferimento.
» visualizza: il documento (Cass. 28 ottobre 2019, n. 27507)Articoli Correlati: trattamento di fine rapporto - trasferimento di azienda
Il principio di diritto è noto e condivisibile (v. Cass. 8 gennaio 2016, n. 164).