argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
Nell'interpretazione del contratto collettivo, qualora il senso letterale delle espressioni impiegate dagli stipulanti riveli con chiarezza e univocità la loro volontà comune, così che non sussistano residue ragioni di divergenza tra il tenore letterale del negozio e l'intento effettivo dei contraenti, si deve ritenere l'operazione ermeneutica compiuta senza necessità di fare ricorso ai criteri interpretativi sussidiari, il cui intervento si giustifica solo nel caso in cui siano insufficienti i criteri principali.
» visualizza: il documento (Cass. 22 ottobre 2019, n. 26961, ord.)Articoli Correlati: contratto collettivo - interpretazione del contratto collettivo - interpretazione letterale
Il principio è noto (v. Cass. 21 agosto 2013, n. 19357).