argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
In caso di cessione di ramo di azienda, ove, su domanda del lavoratore ceduto, sia accertato in giudizio che non ricorrano i presupposti dell’art. 2112 cod. civ., le retribuzioni in seguito corrisposte dal destinatario della cessione, che abbia utilizzato la prestazione del lavoratore dopo la messa a disposizione da parte sua delle energie lavorative in favore dell’alienante, non producono un effetto estintivo, in tutto o in parte, dell’obbligazione retributiva gravante sul cedente che rifiuti, senza giustificazione, la controprestazione lavorativa.
» visualizza: il documento (Cass. 21 ottobre 2019, n. 26761)Articoli Correlati: trasferimento di azienda - retribuzione
La sentenza è analoga a quella Cass. 3 luglio 2019, n. 17784 e a quella Cass. 21 ottobre 2019, n. 26759, pubblicate su questo Sito. Si rinvia al relativo commento.