argomento: Giurisprudenza - Corte di Giustizia
L’art. 110 del Trattato della Comunità europea (poi, art. 141 dello stesso Trattato) deve essere interpretato nel senso per cui, in assenza di una giustificazione obbiettiva, osta a che, per porre fine a una discriminazione contraria a tale disposizione, derivante dalla fissazione di una età normale di pensionamento differenziata secondo il sesso, un regime pensionistico adotti una misura che uniformi in via retroattiva l’età normale di pensionamento degli affiliati a tale regime al livello di quella delle persone in precedenza avvantaggiata, per il periodo compreso tra l’annuncio e l’adozione di tale misura, anche qualora tale misura sia autorizzata dal diritto nazionale e dall’atto costitutivo di tale regime pensionistico.
» visualizza: il documento (Corte di giustizia, grande sezione, 7 ottobre 2019, C. – n. 171 del 2018, Safeway ltd. c. Sig. Newton e altri. )Articoli Correlati: discriminazione fondata sul sesso - età pensionabile
La sentenza merita grande attenzione perché affronta un tema cruciale e, cioè, le modalità mediante le quali lo Stato possa rimediare a una ravvisata discriminazione per ragioni di sesso. Nel caso di specie la soluzione adottata è stata considerata carente di una giustificazione obbiettiva. Si fa fatica a entrare nel merito in carenza di specifica conoscenza del relativo regime previdenziale.