Variazioni su Temi di Diritto del LavoroISSN 2499-4650
G. Giappichelli Editore

29/10/2019 - Il lavoro pubblico, i poteri discrezionali della pubblica amministrazione e i poteri del giudice ordinario.

argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione

La graduazione della retribuzione di posizione in rapporto a ciascun tipo di incarico previsto dall’art. 62 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 9 agosto 2000 per il personale universitario ha natura discrezionale e non può essere sindacata nel merito dal giudice ordinario perché il controllo è limitato al rispetto delle regole procedimentali, dei parametri valutativi e degli obblighi di correttezza e di buona fede, i quali implicano il divieto di perseguire intenti discriminatori o di ritorsione e di assumere determinazioni sulla base di motivazioni non ragionevoli. In tali casi, il dipendente può reagire all’inadempimento dell’amministrazione esercitando l’azione di esatto adempimento, al fine di ottenere la ripetizione della procedura valutativa, o domandando il risarcimento del danno, poiché il giudice non si può sostituire al datore di lavoro nell’espressione del giudizio e attribuire il punteggio negato, salva l’ipotesi in cui lo stesso datore di lavoro abbia limitato la sua discrezionalità prevedendo punteggi fissi da attribuire in relazione a titoli predeterminati sul piano oggettivo (principio di diritto indicato in motivazione).

» visualizza: il documento (Cass. 18 ottobre 2019, n. 26615, ord.) scarica file

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Il principio è noto; infatti, si è detto, “in tema di impiego pubblico privatizzato, nell'ambito del quale anche gli atti di conferimento di incarichi dirigenziali rivestono la natura di determinazioni negoziali assunte dall'amministrazione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, le norme contenute nell'art. 19, comma primo, del decreto legislativo n. 165 del 2001, obbligano il datore di lavoro al rispetto dei criteri di massima indicati, anche per il tramite delle clausole generali di correttezza e buona fede degli artt. 1175 e 1375 cod. civ., applicabili alla stregua dei principi di imparzialità e di buon andamento, senza che la predeterminazione dei criteri di valutazione comporti un automatismo nella scelta, che resta rimessa alla discrezionalità del datore di lavoro (sia pure con il vincolo del rispetto di determinati elementi sui quali la selezione si deve fondare), datore di lavoro al quale non si può sostituire il giudice, salvo che non si tratti di attività vincolata e non discrezionale” (v. Cass. 30 settembre 2009, n. 20979).