argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
La sostituzione nell’incarico di dirigente medico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell’art. 18 del contratto collettivo nazionale di lavoro dei dirigenti medici e veterinari dell’8 giugno 2000, non comporta svolgimento di mansioni superiori poiché la prestazione è comunque resa nell’ambito del ruolo e del livello unico della dirigenza sanitaria, così che non trova applicazione il trattamento accessorio del sostituito, ma solo la prevista indennità cosiddetta sostitutiva, senza che rilevi la prosecuzione dell’attività oltre i sei mesi o i dodici, in caso di proroga.
» visualizza: il documento (Cass. 18 ottobre 2019, n. 26618, ord.)Articoli Correlati: dirigente struttura sanitaria
Il precedente è analogo a quello della sentenza Cass. 3 agosto 2015, n. 16299 e a quello della decisione Cass. 19 aprile 2017, n. 9879.