argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
In caso di stipulazione di contratti di appalto o, comunque, di collaborazione fra imprese, il committente, nella cui disponibilità rimanga l’ambiente di lavoro, è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità e la salute dei lavoratori, seppure dipendenti dell’appaltatore. In particolare, il committente deve informare i lavoratori sui rischi, garantire la sicurezza degli impianti e prevenire i pericoli connessi al luogo e all’attività.
» visualizza: il documento (Cass. 18 ottobre 2019, n. 26614)Articoli Correlati: appalto - tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
Il principio è noto; infatti, si è detto, “il committente, nella cui disponibilità permanga l'ambiente di lavoro, è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità e la salute dei lavoratori, ancorché dipendenti dell'impresa appaltatrice, e che consistono nel fornire adeguata informazione ai singoli lavoratori circa le situazioni di rischio, nel predisporre quanto necessario a garantire la sicurezza degli impianti e nel cooperare con l'appaltatrice nell'attuazione degli strumenti di protezione e di prevenzione dei rischi connessi sia al luogo di lavoro, sia all'attività appaltata” (v. Cass. 13 gennaio 2017, n. 798).