argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
In tema di tutele delle condizioni di igiene e di sicurezza dei luoghi di lavoro, la nozione legale di dispositivi di protezione individuale non è limitata alle attrezzature create in modo apposito e vendute per la protezione di specifici rischi alla salute in base a caratteristiche tecniche certificate, ma deve essere riferita a qualsiasi attrezzatura, complemento o accessorio che possa in concreto costituire una barriera protettiva rispetto a un rischio del lavoratore; il datore di lavoro deve fornire in modo continuo e mantenere in stato di efficienza gli indumenti rientranti nella nozione di dispositivi di protezione individuale.
» visualizza: il documento (Cass. 16 ottobre 2019, n. 26218, ord.. )Articoli Correlati: dispositivi di protezione individuale - tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
Il principio è noto (v. Cass. 21 giugno 2019, n. 16749).