argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
Nel caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, l’onere di allegare i fatti indicativi dell’impossibilità di adibire il prestatore di opere a residue mansioni presenti nell’organizzazione aziendale grava per intero sul datore di lavoro, ai sensi dell’art. 5 della legge n. 604 del 1966.
» visualizza: il documento (Cass. 17 ottobre 2019, n. 26458)Articoli Correlati: licenziamento per giustificato motivo oggettivo - repechage
Il principio è noto, a prescindere dal fatto che possa essere condiviso (v. Cass. 22 marzo 2016, n. 5592). Sulla Rivista, nel quarto fascicolo del 2016 e, quindi, nel quarto fascicolo in assoluto, v. Marco Ferraresi, L’obbligo di repechage tra riforme della disciplina dei licenziamenti e recenti pronunce di legittimità.