Variazioni su Temi di Diritto del LavoroISSN 2499-4650
G. Giappichelli Editore

22/10/2019 - Ancora sul ripescaggio e sul sistema sanzionatorio dell’art. 18 St. lav..

argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione

Con riguardo all’art. 18 St. lav., nel testo oggi vigente, modificato dall’art. 1 della legge n. 92 del 2012, a proposito di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo, la verifica del requisito della “manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento” concerne entrambi i presupposti di legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo e, quindi, sia le ragioni inerenti all’attività produttiva, l’organizzazione del lavoro e il suo regolare funzionamento, sia l’impossibilità di ricollocare altrove il lavoratore. La “manifesta insussistenza” deve essere riferita a una evidente assenza dei suddetti presupposti, verificabile con facilità; a fronte di questa, il giudice può applicare la disciplina dell’art. 18, comma quarto, St. lav., ove tale regime non sia oneroso in modo eccessivo per il datore di lavoro.

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La tesi è nota (Cass. 2 maggio 2018, n. 10435). Sulla Rivista, nel quarto fascicolo del 2016 e, quindi, nel quarto fascicolo in assoluto, v. Marco Ferraresi, L’obbligo di repechage tra riforme della disciplina dei licenziamenti e recenti pronunce di legittimità.