argomento: Giurisprudenza - Corte di Merito
E’ rilevante e non è infondata in modo manifesto la questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, secondo comma, della legge n. 604 del 1966, nella parte in cui non prevede che l’impugnazione sia inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di centottanta giorni, anche dal deposito di un ricorso cautelare ante causam.
» visualizza: il documento (Trib. Catania 17 maggio 2019, ord.)Articoli Correlati: impugnazione del licenziamento - termine
Si è detto (v. Cass. 6 dicembre 2018, n. 31647) che, “in tema di impugnazione del licenziamento, ai fini del rispetto del termine di centottanta giorni previsto dall’art. 6 della legge n. 604 del 1966, rileva solo il deposito del ricorso introduttivo a un giudizio di merito, non a un procedimento cautelare”. Il principio di diritto è coerente con quello della sentenza Cass. 14 luglio 2018, n. 14390, e con quello della sentenza Trib. Teramo 10 aprile 2018. Questo ha portato all’attuale questione di legittimità costituzionale.