argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
Ai fini di stabilire quali lavoratori possano essere comparati in una procedura di licenziamenti collettivi, non si può chiedere al datore di lavoro una sia pure minima attività formativa.
» visualizza: il documento (Cass. 10 ottobre 2019, n. 25580)Articoli Correlati: licenziamento collettivo - criteri di scelta
Se l’attività formativa è ridotta, non si vede perché non dovrebbe essere richiesta per estendere l’ambito di comparazione, a tutela dell’interesse a una equa soluzione, ferma la rilevanza della stessa formazione ai fini dell’applicazione del criterio delle esigenze tecniche e produttive. Nella Rivista, nel quarto fascicolo del 2017, l’ottavo in assoluto, v. Gaetano Natullo, I licenziamenti collettivi nel nuovo contesto normativo; Roberta Nunin, Le procedure e l’accordo sindacale; Giulio Centamore, L’applicazione dei criteri di scelta.