argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
In tema di risarcimento del danno biologico, qualora l’invalidità quantificata sulla base dei criteri dell’Inail sia inferiore al sei per cento, poiché non si dà luogo a prestazioni dello stesso Inail, non si pone il problema della determinazione del danno differenziale risarcibile dal punto di vista civilistico.
» visualizza: il documento (Cass. 4 ottobre 2019, n. 24880. )Articoli Correlati: danno differenziale - danno biologico - invalidità
La sentenza enuncia un principio corretto e inevitabile; v. Cass. 8 aprile 2019, n. 9744, pubblicata su questo Sito, per cui, “in tema di responsabilità del datore di lavoro per infortuni sul lavoro o malattie professionali, il giudice deve detrarre dal risarcimento dovuto dal datore di lavoro stesso quanto l’Inail ha versato per l’indennizzo del danno biologico o anche quanto non abbia di fatto versato, ma avrebbe dovuto corrispondere”. Si rinvia al relativo commento.