argomento: Giurisprudenza - Corte di Merito
Le esigenze tecnico - produttive e organizzative previste dall'art. 5, comma primo, della legge n. 223 del 1991, in riferimento al complesso aziendale, determinano l'ambito di selezione del personale eccedente e possono costituire criterio esclusivo di riferimento nell'individuazione della platea dei lavoratori da licenziare, anche addetti a una sola unità produttiva. Qualora il progetto di ristrutturazione aziendale si riferisca in modo esclusivo a una unità produttiva dell'azienda, il datore di lavoro deve indicare nella comunicazione di apertura della procedura sia le ragioni che limitino i licenziamenti ai dipendenti dell'unità o settore in questione, sia le ragioni per cui non ritenga di ovviare ad alcuni licenziamenti con il trasferimento a unità produttive vicine a quella soppressa o ridotta, così da consentire alle organizzazioni sindacali di verificare l'effettiva necessità dei programmati licenziamenti.
» visualizza: il documento (App. Milano 4 settembre 2019)Articoli Correlati: criteri di scelta - licenziamento collettivo - unità produttiva
Il principio è consolidato (v. Cass. 9 marzo 2015, n. 4678). In tema, nella Rivista, nel primo fascicolo del 2017, il nono in assoluto, v. Gaetano Natullo, I licenziamenti collettivi nel nuovo contesto normativo, Roberta Nunin, Le procedure e l’accordo sindacale, Giulio Centamore, I criteri di scelta tra incertezze passate, presenti e future.