argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
Con riguardo ai contratti di somministrazione di lavoro, il termine di decadenza dell’art. 6 della legge n. 604 del 1966, come modificato dall’art. 32 della legge n. 183 del 2010, si applica a decorrere dalla data di scadenza in origine prevista per ciascun accordo, in quanto, a differenza di quanto si può ritenere per i contratti a tempo determinato, la rinnovazione per numerose volte non implica alcun affidamento del lavoratore.
» visualizza: il documento (Cass. 30 settembre 2019, n. 24356, ord.)Articoli Correlati: contratto di somministrazione di lavoro - termine di decadenza
Il principio è noto (V. Cass. 8 febbraio 2016, n. 2420), ma si potrebbe a lungo discutere sulla ravvisata differenza rispetto ai contratti a tempo determinato.