argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
La pubblica amministrazione può ottenere dal suo dipendente il versamento dei corrispettivi percepiti nello svolgimento di un incarico non autorizzato, con giurisdizione del giudice ordinario.
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Il principio è noto; infatti, si è detto, “la controversia avente a oggetto la domanda della pubblica amministrazione rivolta a ottenere dal suo dipendente il versamento dei corrispettivi percepiti nello svolgimento di un incarico non autorizzato appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, atteso che l'amministrazione creditrice ha titolo per richiedere l'adempimento dell'obbligazione senza doversi rivolgere alla Procura presso la Corte dei conti, la quale sarà informata soltanto ove si possano prospettare danni” (v. Cass., sez. un., 28 settembre 2016, n. 19072).