argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
Integra il concetto di “vie di fatto”, proprio di varie clausole dei contratti collettivi, il comportamento del dipendente che, brandito un bastone e arrestato dall’intervento di colleghi, distrugga un telefono aziendale, lanciandolo contro il muro, così che sussiste giusta causa di licenziamento.
» visualizza: il documento (Cass. 10 settembre 2019, n. 22636, ord.)Articoli Correlati: licenziamento disciplinare - giusta causa di licenziamento
Il principio è convincente; peraltro, si è detto che (v. Cass. 2 febbraio 2016, n. 2830), “la nozione di rissa richiamata da alcuni contratti collettivi nazionali di categoria nei loro codici disciplinari non coincide con quella propria del diritto penale, così che non sono rilevanti il numero dei partecipanti, il carattere violento della contesa e il pericolo per l’incolumità pubblica, poiché è sufficiente una contesa anche tra due sole persone idonea a procurare una situazione di pericolo non limitata ai protagonisti, per le modalità dell’azione e l’eventuale coinvolgimento di terzi, anche in considerazione della possibile alterazione del pacifico svolgersi della vita collettiva. Nonostante tale interpretazione dell’espressione “rissa” del contratto collettivo nazionale di categoria, non rientra in tale ipotesi e non costituisce né giusta causa, né giustificato motivo soggettivo di licenziamento una spallata inferta da un dipendente a un collega senza conseguenze sull’equilibrio fisico della vittima, anche in considerazione delle mansioni espletate dall’autore del fatto, poiché esse non sono caratterizzate da particolari elementi fiduciari.