argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
Ai sensi dell’art. 18 St. lav., con riguardo al risarcimento del danno dovuto dal licenziamento e alla sentenza contenente l’ordine di reintegrazione, il datore di lavoro deve versare i contributivi previdenziali anche per la quota a carico dei lavoratori, ai sensi dell’art. 23 della legge n. 218 del 1952.
» visualizza: il documento ( Cass. 12 settembre 2019, n. 22803, ord.)Articoli Correlati: reintegrazione nel posto di lavoro - obblighi contributivi
Il principio è noto e corretto; infatti, “nel regime di stabilità reale previsto dall'art. 18 della legge n. 300 del 1970, nel periodo compreso tra la data dell'illegittimo licenziamento e quella della pronuncia giudiziale contenente l'ordine di reintegrazione del lavoratore, rimangono in vita il rapporto assicurativo previdenziale e il corrispondente obbligo del datore di lavoro di versare all'ente previdenziale i contributi assicurativi, tanto per la quota a suo carico, quanto per quella a carico dei lavoratori, alla stregua dell'art. 23 della legge n. 218 del 1952, che, trasferendo l'obbligo di pagare una parte dei contributi da uno ad altro soggetto, introduce una pena privata giustificata dall'intento del legislatore di rafforzare il vincolo obbligatorio attraverso la comminatoria, per il caso di inadempimento, del pagamento di un importo superiore all'ammontare del mero risarcimento del danno” (v. Cass. 4 aprile 2008, n. 8800).