Variazioni su Temi di Diritto del LavoroISSN 2499-4650
G. Giappichelli Editore

24/12/2018 - La giusta causa di licenziamento e la disciplina antiriciclaggio

argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione

La violazione da parte di un operatore postale della disciplina cosiddetta “antiriciclaggio” può costituire giusta causa di licenziamento. 

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La sentenza si diffonde sulla nozione di giusta causa, senza indicazioni innovative. Merita attenzione il caso specifico. Del resto, si è detto in precedenza, “la giusta causa di licenziamento deve rivestire il carattere di grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro e, in particolare, dell'elemento fiduciario e il giudice deve valutare, da un lato, la gravità dei fatti addebitati al lavoratore, in relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, alle circostanze nelle quali sono stati commessi e all'intensità del profilo intenzionale, dall'altro, la proporzionalità fra tali fatti e la sanzione inflitta, per stabilire se la lesione dell'elemento fiduciario, su cui si basa la collaborazione del prestatore di lavoro, sia tale, in concreto, da giustificare la massima sanzione disciplinare; a tale fine, quale comportamento che, per la sua gravità, è suscettibile di scuotere la fiducia del datore di lavoro, può assumere rilevanza disciplinare anche una condotta che, seppure compiuta al di fuori della prestazione lavorativa, sia idonea, per le modalità concrete con cui essa si manifesta, ad arrecare un pregiudizio, non di necessità di ordine economico, agli scopi aziendali, tra i quali rientra l'obbligo istituzionale dell'azienda di osservare e applicare la normativa della Banca di Italia in materia di antiriciclaggio (nel caso di specie al lavoratore, dipendente di una banca, era stata addebitata una serie di abusi ed irregolarità nelle operazioni di incasso degli assegni, tra cui la reiterazione del falso materiale relativo alla firma di alcuni parenti del dipendente e l'incoerenza tra l'entità delle operazioni compiute nell'arco temporale di riferimento e la capacità economica del dipendente quale conosciuta in base al reddito da lavoro e la sentenza di merito aveva ritenuto illegittimo il licenziamento del dipendente, ritenendo l'estraneità al rapporto di lavoro delle operazioni, effettuate quale correntista; la Suprema Corte, nel cassare la decisione, ha affermato il principio su esteso)” (v. Cass. 18 settembre 2012, n. 15654).