argomento: Novitá legislative
Decreto legge n. 101 del 2019
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di Avv. Valentina Zaccarelli
In data 3 settembre 2019, il Governo ha emanato il decreto legge n. 101 del 2019, contenente “disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali”. In particolare, il predetto decreto legge:
Con particolare riferimento alla nuova disciplina del rapporto di lavoro dei cc. dd. rider, il decreto legge n. 101 del 2019 modifica parte del decreto legislativo n. 81 del 2015 (disciplina dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni a norma dell’art. 7, settimo comma, della legge n. 183 del 2014, legge contenente deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e della attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro) e parte del decreto legislativo n. 22 del 2015 (disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge n. 183 del 2014).
In primo luogo, si prevede la applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato.
In secondo luogo, sono previsti livelli minimi di tutela in favore dei lavoratori che consegnano beni per conto altrui in ambito urgano e con l’ausilio di velocipedi o di veicoli a motore, le cui prestazioni sono organizzate attraverso piattaforme anche digitali. Nello specifico, sono piattaforme digitali i programmi e le procedure informatiche delle imprese che, ovunque siano stabilite, organizzano le attività di consegna dei beni, fissandone il prezzo e determinando le modalità di esecuzione della prestazione.
In particolare, la retribuzione può anche essere a cottimo, a condizione del fatto che essa questa modalità non sia prevalente. Invece, il corrispettivo orario è riconosciuto a condizione del fatto che, per ciascuna ora lavorativa, il lavoratore accetti almeno una chiamata. Inoltre, la contrattazione collettiva può definire schemi retributivi modulari e incentivanti, i quali tengano conto delle modalità di esecuzione della prestazione e dei diversi modelli organizzativi. In ogni caso, la retribuzione non può essere inferiore al livello minimo determinato dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dalla impresa ai suoi lavoratori dipendenti che svolgono mansioni equivalenti. Tuttavia, le disposizioni in materia di retribuzione saranno applicabili decorsi centottanta giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge.
In terzo luogo, i cc. dd. rider sono assicurati contro gli infortuni sul lavoro e contro le malattie professionali. e i relativi adempimenti sono a carico della impresa che si avvale della piattaforma anche digitale.
Il primo capo del decreto legge n. 101 del 2019 introduce disposizioni in favore dei cc. dd. rider. Queste disposizioni riguardano sia la retribuzione, sia la assicurazione all’Inail e alcuni aspetti di contribuzione. Forse, sarebbe stato opportuno inserire le disposizioni in materia di previdenza e di assicurazione nelle relative leggi e nel relativo testo unico.
Inoltre, non si comprende per quale ragione le tutele del lavoro subordinato debbano essere estese a lavoratori definiti, in via espressa, autonomi.
Infine, si rileva il fatto che godono dei livelli minimi di tutela i lavoratori “impiegati nelle attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l’ausilio di velocipedi o di veicoli a motore di cui all’art. 47, secondo comma, lett. a), del decreto legislativo n. 285 del 1992, attraverso piattaforme anche digitali”. Pertanto, sono da ritenersi esclusi i lavoratori che consegnano beni in ambito extraurbano? Allo stesso modo, sono da ritenersi esclusi i lavoratori che consegnano i beni a piedi?