argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
Nel regime dell'indennità di buonuscita spettante ai sensi degli artt. 3 e 38 del d. P. R. n. 1032 del 1973, al pubblico dipendente che non abbia conseguito la qualifica di dirigente e sia cessato dal servizio nell'esercizio di mansioni superiori in ragione dell'affidamento di un incarico dirigenziale temporaneo di reggenza ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n. 165 del 2001, nella base di calcolo dell'indennità deve essere considerato lo stipendio relativo alla qualifica di appartenenza e non quello corrisposto per il temporaneo esercizio delle superiori mansioni di dirigente.
» visualizza: il documento (Cass. 3 settembre 2019, n. 22014, ord.. )Articoli Correlati: lavoro pubblico - indennità di buonuscita
Il principio di diritto è noto (v. Cass., sez. un., 14 maggio 2014, n. 10413).