argomento: Giurisprudenza - Corte di Giustizia
La clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999 / 70 / Ce del Consiglio del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro Ces Unice e Ceep sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso per cui essa non osta a una normativa nazionale che consente a un datore di lavoro di porre fine, alla data di conclusione del periodo di lezioni, al rapporto di lavoro a tempo determinato dei docenti assunti per un anno scolastico in qualità di funzionari ad interim, perché le condizioni di necessità e di urgenza alle quali era subordinata la loro assunzione non sono più soddisfatte a tale data, mentre permane il rapporto di lavoro a tempo indeterminato dei docenti aventi la qualità di funzionari di ruolo. L’art. 7, paragrafo 2, della direttiva 2003 / 88 / Ce del parlamento europeo e del Consiglio del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, deve essere interpretato nel senso per cui esso non osta a una normativa nazionale che consente di porre fine, alla data di conclusione del periodo di lezioni, al rapporto di lavoro a tempo determinato dei docenti assunti per un anno scolastico in qualità di funzionari ad interim, sebbene ciò privi tali docenti dei giorni di ferie annuali estive retribuite inerenti a tale anno scolastico, purché tali docenti percepiscano una indennità a tale titolo. (principi ricavati dalla sentenza).
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Il quesito riferito all’orario è di soluzione inevitabile. Quello sul rapporto a tempo determinato si riferisce a un rapporto di un solo anno scolastico e ciò rende accettabile la conclusione della sentenza.