argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
Il datore di lavoro non può recedere da un contratto nazionale di categoria da lui applicato, neppure allegando la sopravvenuta eccessiva onerosità, poiché il potere è della sola associazione stipulante, la quale lo può esercitare dopo lo scadere del termine.
» visualizza: il documento (Cass. 20 agosto 2019, n. 21537. )Articoli Correlati: contratto collettivo nazionale - datore di lavoro - recesso
Il principio di diritto è consolidato; v. Cass. 19 aprile 2011, n. 8994, per cui, “nel contratto collettivo di lavoro, la possibilità di disdetta spetta alle parti stipulanti, ossia alle associazioni sindacali e datoriali, che di norma provvedono anche a disciplinare le conseguenze della disdetta; al singolo datore di lavoro non è consentito recedere dal contratto collettivo, neppure adducendo la sua eccessiva onerosità, ai sensi dell'art. 1467 cod. civ., conseguente a una propria situazione di difficoltà economica, salva l'ipotesi di contratti aziendali stipulati dal singolo datore di lavoro con sindacati locali dei lavoratori”.