argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
Agli agenti di assicurazione non si applica l’art. 1751 cod. civ. in tema di determinazione dell’indennità dovuta per l’estinzione del rapporto, in quanto l’art. 1753 cod. civ. prevede l’operare della disciplina generale solo in caso di mancata deroga a opera delle norme corporative. Nel caso di specie, deve trovare applicazione il contratto collettivo corporativo 25 maggio 1939 e, in difetto, l’accordo nazionale del 1951, in virtù del d. P. R. n. 387 del b1961, che gli ha attribuito efficacia soggettiva generale, alla stregua della legge Vigorelli.
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La tesi è corretta e dà una puntuale applicazione all’art. 1753 cod. civ.; del resto, “qualora ricorrono le caratteristiche della subordinazione o parasubordinazione, il rapporto di lavoro degli agenti e produttori di assicurazione, è regolato, in forza dell'art. 43 del decreto legislativo luogotenenziale n. 369 del 1944, dalle norme del contratto collettivo corporativo 25 maggio 1939, mentre, ai fini della disciplina previdenziale, trova applicazione l'art. 44, comma secondo, del decreto - legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003” (v. Cass. 12 marzo 2015, n. 4988). Peraltro, seppure per controversie diverse, v. App. Roma 26 febbraio 2019 e Cass. 10 gennaio 2019, n. 421, pubblicate su questo Sito. Si rinvia ai relativi commenti. Più in generale, vi è da chiedersi se non sia giunto il momento di porre mano alla revisione dell’art. 1753 cod. civ..