Variazioni su Temi di Diritto del LavoroISSN 2499-4650
G. Giappichelli Editore

24/12/2018 - Il diritto comunitario e il sistema sanzionatorio austriaco

argomento: Giurisprudenza - Corte di Giustizia

L'art. 56 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea deve essere interpretato nel senso per cui esso osta a una normativa di uno Stato membro, in base alla quale le autorità competenti possono imporre a un committente stabilito in tale Stato membro di sospendere i pagamenti alla sua controparte stabilita in un altro Stato membro e persino di costituire una cauzione di importo equivalente al compenso per la prestazione non ancora versata, a garanzia del pagamento dell’eventuale sanzione che potrebbe essere inflitta a detta controparte in caso di accertata violazione del diritto al lavoro del primo Stato membro (principio di diritto ricavato dalla sentenza).

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La sentenza è di difficile interpretazione, con una motivazione alquanto discutibile e passaggi argomentativi poco lineari. In primo luogo, è poco comprensibile il sintetico riferimento all’eventualità per cui, nel prevedere la misura cautelare della sospensione dei pagamenti a favore dell’appaltatore, il diritto austriaco avrebbe dovuto considerare l’eventualità di vizi nell’esecuzione dell’appalto. Non si comprende in quale modo la circostanza dovrebbe avere rilevanza e, soprattutto, quale importanza potrebbe avere ai fini dell’interpretazione del diritto comunitario, riservato alla Corte di giustizia. In secondo luogo, resta indimostrata e priva del minimo riferimento al diritto comunitario la tesi (di per sé contraria a giustizia sostanziale) per cui la misura cautelare dell’ordinamento austriaco si sarebbe dovuta riferire solo a illeciti inerenti alla “frode”, concetto atecnico (a essere benevoli). In carenza di fonti comunitarie, non compete certo alla Corte di giustizia interferire con le scelte del diritto interno sul sistema sanzionatorio, fermo il fatto che la sentenza dà atto dell’illegittimità dei comportamenti dell’impresa appaltatrice. In terzo luogo, non si comprende perché dovrebbe essere irragionevole la saggia misura cautelare del diritto austriaco, che sarebbe da incoraggiare. Al contrario, distonica da elementari valutazioni di giustizia sostanziale, nella sua ansia di liberalizzazione, la sentenza incoraggia le condotte illecite degli appaltatori, i quali, spesso, non hanno bisogno di simili incoraggiamenti.