argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
Per i dirigenti medici degli enti previdenziali, le incompatibilità sono fissate dall’art. 53, commi sesto e settimo, del decreto legislativo n. 165 del 2001, poiché l’art. 13 della legge n. 222 del 1984 è divenuto inapplicabile ai sensi dell’art. 69, comma primo, dello stesso decreto n. 165 del 2001. Di conseguenza, la prestazione del dirigente è esclusiva, salva l’autorizzazione allo svolgimento di taluni incarichi.
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La ricostruzione delle fonti eteronome è convincente. Di conseguenza, è legittimo il regolamento dell’Inps sui casi e sulle modalità di rilascio della necessaria autorizzazione. Tali principi si applicano anche ai medici che svolgano attività libero professionale extramuraria. Nel caso di specie, si discuteva di un incarico stabile con una compagnia assicuratrice, incarico che sarebbe stato da autorizzare.