argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
Qualora si discuta di lavoratori cosiddetti piazzisti, in caso di modificazione dell’attività e di loro allegato trasferimento, ai fini della verifica sul rispetto dell’art. 2103 cod. civ., se l’area geografica di svolgimento della prestazione rimane identica, si deve stabilire se abbia avuto luogo una modificazione sostanziale delle modalità di svolgimento della prestazione, in relazione a itinerari più faticosi e impervi o a località più difficili da raggiungere.
» visualizza: il documento (Cass. 31 luglio 2019, n. 20520. )Articoli Correlati: piazzisti - modificazione della prestazione
Il caso è insolito, ma era già stato esaminato dalla Suprema Corte molti anni fa, con un principio ora confermato, per cui, “in tema di trasferimento dei piazzisti, l'unità produttiva (dalla quale, a norma dell'art. 2103 cod. civ., il prestatore di lavoro subordinato non può essere trasferito ad altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive e che deve essere individuata in qualsiasi articolazione autonoma dell'impresa, avente sotto il profilo funzionale idoneità a esplicare, in tutto o in parte, l'attività di produzione di beni o servizi dell'impresa stessa, della quale costituisce elemento organizzativo) è costituita dalla zona da visitare, ossia dal territorio in cui devono essere eseguite le prestazioni lavorative” (v. Cass. 6 agosto 1996, n. 7196).