argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
Nel caso in cui, tra le stesse parti, si succedano due o più contratti di lavoro a termine, ciascuno dei quali legittimo ed efficace, il termine prescrizionale dei crediti retributivi dell'art. 2948, n. 4, cod. civ. inizia a decorrere, per i crediti che sorgono nel corso del rapporto lavorativo, dal giorno della loro insorgenza e, per quelli che si maturano alla cessazione del rapporto, a partire da tale momento, poiché, ai fini della decorrenza della prescrizione, i crediti scaturenti da ciascun contratto devono essere considerati in modo autonomo e distinto da quelli derivanti dagli altri contratti e non possono assumere alcuna efficacia sospensiva della prescrizione gli intervalli di tempo correnti tra un rapporto lavorativo e quello successivo, stante la tassatività dell’elenco delle cause sospensive previste dagli artt. 2941 e 2942 cod. civ., con la conseguente impossibilità di estendere tali cause al di là delle fattispecie previste in via espressa.
» visualizza: il documento (Cass. 5 agosto 2019, n. 20918. )Articoli Correlati: contratto di lavoro - prescrizione
Il principio è noto (v. Cass. 16 gennaio 2003, n. 575).