argomento: Giurisprudenza - Corte di Giustizia
L’art. 1, paragrafo 3, della direttiva 2003 / 88 / Ce del Consiglio del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, in combinato disposto con l’art. 2, paragrafo 2, della direttiva 89 / 391 / Cee del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 giugno 1989, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, deve essere interpretato nel senso per cui non rientra nell’ambito di applicazione della direttiva 2003 / 88 / Ce l’attività di assistente genitoriale che, nell’ambito di un rapporto di lavoro con una autorità pubblica, consiste nell’accogliere e nell’integrare un minore nel proprio nucleo familiare e nel provvedere in via continuativa al suo sviluppo armonioso e alla sua educazione (principio di diritto ricavato dalla sentenza).
» visualizza: il documento (Corte di giustizia, grande sezione, 20 novembre 2018, C. n. 147 del 2017)Articoli Correlati: orario di lavoro - tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
Il caso è di difficile valutazione, poiché si riferisce a un istituto di diritto rumeno differente dal nostro sistema. La sentenza sottolinea le differenze, a loro volta di difficile valutazione, con il caso dell’ordinamento finlandese considerato dalla sentenza Corte di giustizia, sezione quarta, 26 luglio 2017, C. – 175 del 2016