Variazioni su Temi di Diritto del LavoroISSN 2499-4650
G. Giappichelli Editore

10/08/2019 - Una fondamentale decisione sul diritto del lavoratore all’indennità sostitutiva del preavviso, ai sensi dell’art. 72 del regio decreto n. 267 del 1942.

argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione

Ai sensi dell’art. 72, quarto comma, del regio decreto n. 267 del 1942,qualora il fallimento ponga fine a un rapporto di lavoro subordinato, seppure in modo legittimo, senza che sia subentrato nel rapporto, il lavoratore ha diritto all’indennità sostitutiva del preavviso, di cui può chiedere l’ammissione allo stato passivo fallimentare.

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La tesi è fondata e motivata con precisione; si legge nella sentenza: l’art.
72 del regio decreto n. 267 del 1942 non deroga affatto all’art. 2118 cod. civ., poiché tale disposizione regola “gli effetti di natura patrimoniale dello
scioglimento del rapporto di lavoro verificatosi in conseguenza dell’apertura del fallimento” e della manifestazione di volontà resa ai sensi dell’art. 72 citato.