argomento: Giurisprudenza - Corte di Giustizia
L’art. 45 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea deve essere interpretato nel senso per cui osta a una regola di competenza giurisdizionale prevista dalla normativa di uno Stato membro, regola che subordini la concessione di un provvedimento di cancellazione di debiti al requisito per cui il debitore abbia la propria residenza o soggiorni in tale Stato membro. L’art. 45 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea deve essere interpretato nel senso per cui impone al giudice nazionale di disapplicare il requisito di residenza previsto da una regola nazionale di competenza giurisdizionale, a prescindere dal fatto che la procedura di cancellazione di debiti comporti se del caso la conseguenza di pregiudicare i crediti vantati da privati (principio ricavato dalla decisione).
» visualizza: il documento (Corte di giustizia, sezione quarta, 11 luglio 2019, C – 176 del 2017. )Articoli Correlati: libera circolazione dei lavoratori - avvio di una procedura di cancellazione dei debiti - requisito di residenza